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Statuto dell'Associazione "Orizzonti del diritto
commerciale - Associazione italiana dei professori universitari di
diritto commerciale"
Articolo 1 (Costituzione e sede dell'associazione)
1. E' costituita l'associazione Orizzonti del diritto
commerciale - Associazione italiana dei professori universitari di
diritto commerciale.
2. L'associazione ha durata illimitata e sede in Roma, presso la
Sezione di Diritto privato del Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università "La Sapienza".
Articolo 2 (Finalità dell'associazione)
1. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di
lucro.
2. Essa ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel campo
del diritto commerciale e di favorire lo scambio di idee e di
informazioni tra gli studiosi italiani e stranieri di diritto
commerciale, anche mediante convegni, dibattiti, ricerche e
pubblicazioni. Promuove, anche mediante l'adesione a networks
telematici nazionali ed internazionali, la circolazione degli
scritti di soci e non soci; organizza iniziative su questioni
istituzionali e diffonde anche attraverso il proprio sito Internet
i risultati delle proprie attività. Favorisce in particolare le
occasioni di incontro con giovani studiosi italiani e stranieri e
la discussione dei temi e dei risultati delle ricerche anche nel
corso del loro svolgimento.
3. L'associazione può aderire a organismi, anche stranieri o
internazionali, con finalità similari o collegate e può
collaborare con essi.
Articolo 3 (Categorie di soci)
1. Sono soci ordinari dell'associazione, oltre i costituenti, su
loro richiesta, i professori universitari, anche fuori ruolo e in
pensione, di prima fascia (ordinari e straordinari) e di seconda
fascia (associati) attualmente compresi nel settore
scientifico-disciplinare del diritto commerciale oppure che, nella
loro carriera, siano risultati vincitori di un concorso o di una
procedura di valutazione comparativa (per professore di prima o di
seconda fascia) banditi per il settore scientifico-disciplinare del
diritto commerciale.
2. Sono inoltre ammessi come soci ordinari, su loro richiesta, i
professori universitari, anche fuori ruolo o in pensione, di prima
e di seconda fascia, la cui produzione scientifica denoti un
prevalente e perdurante interesse per il diritto commerciale, e che
siano attualmente compresi in settori scientifico-disciplinari
affini a quello del diritto commerciale.
3. L'ammissione è dichiarata dal consiglio direttivo a seguito di
richiesta scritta dell'interessato. Sul diniego di ammissione si
pronuncia, a voto segreto, l'assemblea, ove richiesto
dall'interessato.
4. Il consiglio direttivo può ammettere studiosi stranieri che
siano o siano stati impegnati in attività di ricerca e di
insegnamento a livello universitario e la cui produzione
scientifica abbia ad oggetto temi afferenti al diritto commerciale.
quali soci corrispondenti. I soci corrispondenti non sono obbligati
al pagamento della quota associativa di cui al successivo art.
4.
5. Il consiglio direttivo, con delibera motivata e assunta a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può nominare socio
onorario chi abbia nel corso della sua carriera contribuito
significativamente allo sviluppo degli studi di diritto
commerciale. I soci onorari non sono obbligati al pagamento della
quota associativa di cui al successivo art. 4.
6. La partecipazione alle attività dell'associazione è aperta ai
ricercatori e ad altri studiosi del diritto commerciale con le
modalità di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.
Articolo 4 (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in
denaro ("quota associativa"), nella misura ed entro il termine
fissati dal consiglio direttivo.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio si acquistano a
seguito della comunicazione scritta, da parte del consiglio
direttivo, dell'avvenuta ammissione.
3. La qualità di socio si perde per morte, recesso o
esclusione.
4. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi
momento, mediante dichiarazione scritta trasmessa al consiglio
direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
5. La delibera di esclusione per morosità è adottata dal
consiglio direttivo dopo aver diffidato il socio almeno due volte
per iscritto.
6. La delibera di esclusione per gravi motivi diversi dalla
morosità è adottata dall'assemblea, a voto segreto e a
maggioranza dei soci presenti, su proposta del consiglio direttivo
e previo parere del collegio dei probiviri, il quale deve
previamente sentire il socio ove questi ne faccia richiesta. La
delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato con
lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.
Articolo 5 (Organi dell'associazione)
1. Sono organi dell'associazione: a. l'assemblea dei soci; b. il
consiglio direttivo; c. il presidente; d. il collegio dei
probiviri.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso
delle spese sostenute.
Articolo 6 (Assemblea)
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare: a) le linee
programmatiche che il consiglio direttivo dovrà seguire nello
svolgimento della sua attività; b) sulle questioni e le proposte
formulate dal consiglio direttivo o da almeno venti soci; c)
l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con avviso da
inviarsi almeno trenta giorni prima della riunione, mediante posta,
anche elettronica, o telefax.
2. L'assemblea si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta
al consiglio direttivo da parte di almeno quaranta soci, purchè
tale richiesta sia accompagnata dalla specifica indicazione degli
argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
3. L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti, salvo quanto previsto dal successivo comma
4.
4. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei soci presenti. Per le deliberazioni di modifica dello statuto,
di scioglimento e di esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti di membri di organi associativi è necessario il voto
favorevole della maggioranza che rappresenti almeno un quarto dei
soci aventi diritto.
5. I soci hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare
purchè in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Non è ammesso il voto per delega.
7. In occasione della riunione annuale dell'assemblea dei soci
viene organizzata una giornata di studio. La sede della riunione
annuale è individuata di volta in volta secondo criteri di
rotazione geografica.
Articolo 7 (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è formato da nove membri eletti
dall'assemblea tra i soci. L'incarico ha durata triennale con il
limite di due mandati consecutivi.
2. Ogni anno il consiglio viene rinnovato per un terzo dei suoi
componenti.
3. L'elezione dei componenti del consiglio direttivo ha luogo a
scrutinio segreto. Le candidature vanno comunicate tramite e-mail
al consiglio direttivo almeno dieci giorni prima della data
dell'assemblea e vengono pubblicizzate sul sito Internet
dell'associazione. Ciascun socio può indicare sulla scheda
elettorale non più di un nome.
4. Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti purchè nel consiglio non vi sia più di un componente della
stessa facoltà e più di tre dello stesso ateneo. Qualora si
verifichi questa eventualità subentrano i soci che seguono nella
graduatoria dei votati. In caso di parità di voti ottenuti, si
applicano in via graduata i seguenti criteri: a. il professore di
prima fascia, ordinario o straordinario, prevale sul professore di
seconda fascia; b. a parità di ruolo, prevale il più anziano nel
ruolo; c. in caso di persistente parità, prevale il più anziano
d'età.
5. Il consiglio direttivo procede, a scrutinio segreto,
all'elezione del presidente tra i suoi componenti; inoltre designa,
anche al di fuori dei suoi componenti, il segretario e il
tesoriere. Questi ultimi, se non componenti del consiglio
direttivo, sono invitati alle sue riunioni.
6. Il consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche
approvate dall'assemblea, predispone il bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo, delibera sull'ammissione di nuovi soci
ordinari o corrispondenti e sulla nomina dei soci onorari, procede
all'esclusione dei soci morosi, propone l'ammissione di nuovi soci
corrispondenti e l'esclusione dei soci per gravi motivi, determina
l'ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito
necessario per il funzionamento dell'associazione.
7. Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritenga
necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno tre
consiglieri.
8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
9. Se non disposto diversamente, il consiglio delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla
riunione.
10. Il consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede
dell'associazione ed anche mediante videoconferenza,
audioconferenza o altri strumenti telematici.
11. L'assenza ingiustificata di un componente da due sedute
consecutive del consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che
viene dichiarata dal consiglio stesso nella prima seduta
successiva.
12. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più
consiglieri, gli altri provvedono, con il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto, a sostituirli fino alla riunione
della successiva assemblea. Il consigliere nominato dall'assemblea
resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente
sostituito.
Articolo 8 (Presidente)
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e
presiede l'assemblea.
2. In caso di suo impedimento temporaneo, le funzioni del
presidente sono esercitate dal componente professore ordinario più
anziano sulla base del ruolo universitario.
Articolo 9 (Segretario)
1. Il segretario collabora col presidente e cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Articolo 10 (Tesoriere)
1. Il tesoriere, nell'ambito delle mansioni affidategli dal consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote e all'amministrazione del patrimonio dell'associazione e sottopone al consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo.
Articolo 11 (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito: a. dalle quote
versate annualmente dai soci; b. da contributi e donazioni di soci
o di terzi.
2. L'associazione può munirsi di un proprio logo identificativo,
e provvedere alla registrazione dello stesso come marchio. Il
consiglio direttivo può consentire l'utilizzo del logo
compatibilmente con le finalità dell'associazione.
Articolo 12 (Collegio dei probiviri)
1. Il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti
dall'assemblea, con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 7.
2. I probiviri restano in carica tre anni e possono essere
rieletti una sola volta.
3. Il collegio procede, secondo equità e senza particolari
formalità procedurali, al tentativo di conciliazione su eventuali
reclami dei soci avverso le deliberazioni di organi
dell'associazione e sulle controversie riguardanti l'associazione
che uno o più soci sottopongano al suo esame.
4. Il collegio esprime altresì il proprio parere sulle proposte
di esclusione per gravi motivi sottoposte dal consiglio direttivo
all'assemblea ai sensi dell'art. 4.6.
Articolo 13 (Esercizio finanziario)
1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 14 (Scioglimento)
1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con il quorum
previsto dall'art. 6.4.
2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata
inattività dell'assemblea, lo scioglimento è dichiarato con
deliberazione del consiglio direttivo che accerta il verificarsi di
tale situazione.
3. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà
devoluto a un'istituzione avente finalità di ricerca nel campo
delle scienze giuridiche, che verrà individuata contestualmente
alla deliberazione di scioglimento dall'assemblea o, nell'ipotesi
prevista nel comma precedente, dal consiglio direttivo.
Articolo 15 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione la domanda di ammissione va
indirizzata ai soci costituenti per e-mail all'indirizzo
"adesioni@orizzontidelcommerciale.it".
2. I soci costituenti provvederanno alla dichiarazione provvisoria
di ammissione e alla riscossione della quota associativa, fissata
per il primo esercizio in 100 (cento) euro. Il primo consiglio
direttivo eletto dall'assemblea procederà alla verifica della
regolarità e, quindi, alla conferma delle ammissioni così
effettuate.
3. La prima assemblea dell'associazione per la nomina degli organi
sociali verrà convocata a cura dei soci costituenti entro quattro
mesi dalla data in cui l'associazione avrà raggiunto tramite le
ammissioni provvisorie di cui al precedente comma la soglia di
cinquanta soci; le candidature alla carica di consigliere andranno
comunicate ai soci costituenti (all'indirizzo e-mail
"candidature@orizzontideldiritttocommerciale.it") nei modi e
termini indicati nell'art. 7.3. In tale assemblea, immediatamente
dopo la nomina degli organi sociali, si procederà, al fine di
assicurare il meccanismo di rinnovo periodico di cui all'art. 7.2,
a un sorteggio per individuare nell'ambito degli eletti nel
consiglio direttivo coloro che resteranno in carica rispettivamente
per un anno, due anni e tre anni.
4. L'associazione si scioglie di diritto qualora entro
ventiquattro mesi dalla data di costituzione non si raggiunga la
soglia di cento soci. In tal caso il consiglio direttivo
provvederà a convocare l'assemblea, ponendo all'ordine del giorno
la delibera di scioglimento e la devoluzione del patrimonio
dell'associazione a un'istituzione avente finalità di ricerca nel
campo delle scienze giuridiche. In occasione di tale riunione,
l'assemblea potrà deliberare, con il quorum previsto per le
deliberazioni di modifica dello statuto, la continuazione
dell'attività purchè la denominazione dell'associazione venga
modificata mediante l'eliminazione di ogni riferimento alla
comunità italiana dei professori universitari di diritto
commerciale.
5. Per i primi adempimenti successivi alla costituzione, ivi
compresa la richiesta di codice fiscale, e fino alla nomina degli
organi sociali, il rappresentante dell'associazione viene designato
nell'atto costitutivo.